RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO - FONDO L.R. N. 24/2018 ART. 2 COMMA 1, LETT. e) ed f) - ANNUALITÀ 2020 e 2021 –

Data di pubblicazione:
29 Luglio 2022

Il presente avviso ha lo scopo di individuare i soggetti legittimati a ricevere il rimborso delle spese sostenute dall’Amministratore di sostegno nell’esercizio della propria funzione in favore di persone amministrate prive di adeguati mezzi, residenti in uno dei Comuni afferenti al Plus di Anglona - Coros - Figulinas, per l’annualità 2020/2021.

Le spese ammesse a titolo di rimborso per l’intervento di cui all’oggetto, così come indicato all’art. 2 del presente documento, sono:
- spese sostenute dagli amministratori di sostegno delle persone amministrate prive di adeguati mezzi, secondo il
criterio dell'equa indennità previsto dall'articolo 379 del codice civile;
- oneri sostenuti per la stipulazione di polizze assicurative contratte per la responsabilità civile connessa con l'incarico ricoperto.
Non sono ammesse al rimborso le spese per le quali siano già state erogate altre forme di indennizzo dal Comune di residenza dell'amministrato o da altri Enti o il cui onere gravi sul patrimonio del beneficiario.

Possono presentare domanda, per beneficiare del rimborso spese previsto dall’art. 3 del presente avviso, gli Amministratori di Sostegno di persone prive di adeguati mezzi, in possesso del Decreto di nomina del Giudice Tutelare che, nel biennio 2020/2021, abbiano sostenuto i costi di cui all'art. 2 del presente avviso che non abbiano già ricevuto alcun indennizzo.
Gli AdS con incarico elettivo (Amministratori pubblici), che sono stati investiti del ruolo in funzione della carica istituzionale ricoperta, possono fruire del rimborso forfettario previsto dalla L.R. n. 24/2018 solo se il ruolo di AdS è svolto al di fuori della carica ricoperta, ovverosia come privati cittadini.
Il rimborso non è riconosciuto quando l'incarico di Amministratore di Sostegno è conferito al coniuge, all'altra parte dell'unione civile, al convivente di fatto, a un parente entro il quarto grado o a un affine entro il secondo grado del beneficiario (art. 2, comma 2, L. R. n. 24/2018) ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

La domanda, debitamente compilata e sottoscritta insieme agli allegati richiesti dal presente avviso, dovrà essere presentata all'Ufficio Protocollo del Comune di Osilo, esclusivamente all’indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.osilo.ss.it entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 05/09/2022.

La domanda dovrà riportare nell'oggetto l’anno di riferimento e la dicitura: "Domanda rimborso spese amministratore di sostegno anno XX”. Per ciascun anno deve essere presentata apposita richiesta di rimborso.
In caso in cui il richiedente intenda presentare istanza di rimborso per le spese sostenute nello svolgimento del proprio incarico in favore di più amministrati, dovrà presentare una domanda per ciascun amministrato.