OGGETTO: Prescrizioni Comunali di prevenzione antincendio 2025 per la pulizia dei terreni incolti, aree e cortili in tema di tutela dell’incolumità delle persone e dell’igiene dei luoghi, in recepimento della DGR n. 05/48 del 29/01/2025 e relativo allegato 8.
PREMESSO che con l'approssimarsi della stagione estiva aumenta notevolmente il rischio degli incendi e favorisce il proliferare di insetti nocivi ed in particolare delle zecche;
RITENUTO indispensabile tutelare la pubblica incolumità nonché l'igiene pubblica, evidenziando e ponendo in essere le misure di prevenzione adottate dalla Giunta Regionale ai fini della salvaguardia e della tutela dell'ambiente nonché della salute pubblica nel periodo a prevalente rischio di incendio ed a rischio per la potenziale proliferazione di insetti e parassiti nocivi per la salute dell'uomo e degli animali;
RITENUTO di dover ordinare alla generalità dei proprietari, affittuari e detentori a qualsiasi titolo di terreni, cortili, lotti, giardini e simili sia nell’abitato di Erula sia nell’immediata periferia – siano essi persone fisiche o giuridiche – una radicale pulizia dalle stoppie, fieno, erbacce, sterpaglie, rovi, materiale secco di qualsiasi natura e altri rifiuti infiammabili;
RITENUTO pertanto di dover ordinare, a tutela dell’integrità fisica dei cittadini anche la potatura di dette siepi, rampicanti, rami e simili, aggettanti sulle pubbliche vie, piazze, giardini, cortili e simili;
RITENUTO doveroso intervenire in merito, sia in ordine sanitario che di incolumità pubblica;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/48 del 29/01/2025 con la quale ha approvato il Piano Regionale 2023-2025 - aggiornamento 2025 che evidenzia la necessità di mettere in atto durante il periodo di elevato pericolo di incendio boschivo – ordinariamente previsto dal 1° giugno al 31 ottobre – le attività di prevenzione, di controllo e monitoraggio continuo del territorio al fine di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;
VISTA la Legge 353/2000 – Legge quadro in materia di incendi boschivi;
VISTO il D. Lgs. 152/2006 recante norme in materia ambientale;
VISTA la L. 225/1992 in materia di Protezione Civile;
VISTO l’art. 896 del Codice Civile relativo alla “recisione di rami protesi e di radici”;
VISTI gli artt. 50 c. 5 e 54 c. 2 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO l’art. 7 c. 1 bis del D. Lgs. n. 267/2000 in materia di sanzioni amministrative;
O R D I N A
- A tutti i proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di terreni appartenenti a qualunque categoria d’uso del suolo interno all’abitato di Erula e di quelli ubicati nell’immediata periferia nonché nelle frazioni, borgate o case sparse, entro il 05 giugno 2025 e per tutto il periodo ad alto rischio incendio, di ripulire i suddetti terreni da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura ed altri rifiuti infiammabili, nonché vetrosi; di provvedere a tenere regolate eventuali siepi e a potare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio delle strade restringendo le carreggiate, di spostare qualsiasi tipo di rifiuto che sia presente nelle aree medesime nel rispetto delle normative vigenti in materia;
- A tutti i proprietari e conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d’uso del suolo, entro il 05 giugno 2025 e per tutto l periodo ad alto rischio incendio, di ripulire da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura ed altri rifiuti infiammabili, l’area limitrofa a strade pubbliche ivi comprese le strade comunali e vicinali;
AVVERTE
Che le suddette operazioni dovranno essere effettuate tassativamente entro il 05 giugno 2025 e per tutto il periodo ad alto rischio incendio; in caso di mancato rispetto di quanto stabilito con la presente Ordinanza l'Ufficio Tecnico si farà carico dei lavori di pulizia con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori inadempienti;
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. competente per territorio entro 60 giorni dall’atto della pubblicazione, ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla stessa data.
L’inosservanza di quanto prescritto darà luogo all’esecuzione coatta (con mezzi e personale autorizzati dagli Uffici comunali) con addebito delle spese agli inadempienti oltre all’applicazione, ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. N. 267/2000 di una sanzione pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00.
Con riferimento alla normativa regionale di prescrizioni antincendio campagna 2016, salvo che il fatto costituisca reato, i trasgressori verranno puniti secondo quanto previsto dall’art. 10 della Legge 353/2000.
DEMANDA
Alla Polizia Municipale, all'Ufficio Tecnico Comunale, al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale Bortigiadas, all'Arma dei Carabinieri di Perfugas, alla locale Compagnia Barracellare, al Settore viabilità della Provincia di Sassari e alla Prefettura di Sassari il controllo e il rispetto della presente Ordinanza e delle prescrizioni in essa impartite oltre che di tutte le leggi e i regolamenti in materia;
La presente viene affissa all'albo Comunale e viene trasmessa: alla Polizia Municipale, al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale Bortigiadas, all'Arma dei Carabinieri di Perfugas, alla locale Compagnia Barracellare, all'Ufficio Tecnico Comunale, al Settore viabilità della Provincia di Sassari e alla Prefettura di Sassari.
LA SINDACA
Fusco Marianna